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Caldaie fuorilegge, arrivano le multe

Le contravvenzioni per mancata manutenzione degli impianti privati vanno da 100 a 6.000 euro. Sotto accusa tecnici e distributori di carburante. 

Non solo le auto, ma anche gli impianti termici sono i responsabili delle emissioni di ossido di carbonio. Regione, Città Metropolitana, Province e Arpa schierate per stanare gli evasori che non dichiarano l’installazione degli impianti termici o non provvedono alla revisione delle caldaie. Multe salate si profilano all’orizzonte per privati, amministratori e gestori degli impianti. Puniti anche i distributori di combustibile che non forniscono i dati dei clienti.

 

«Sull’ossido di azoto il traffico urbano incide soltanto per il 50% (per l’80% invece sulle polveri sottili) — spiega Maria Chiara Zanetti, ordinario di ingegneria sanitaria ambientale del Politecnico di Torino - il resto è imputabile a impianti termici e attività industriali. La modalità più pulita di riscaldamento oggi è data dal teleriscaldamento. Torino ha fatto la scelta di utilizzare il teleriscaldamento oltre all’energia elettrica e questo porta alla sostituzione delle caldaie condominiali, con una riduzione nella città fino al 3% delle emissioni di particolato». A livello regionale c’è ancora molto da fare, poiché il teleriscaldamento copre solo l’1% degli impianti.Per monitorare le emissioni degli impianti termici in Piemonte, è stato istituito tre anni fa il Catasto degli Impianti Termici (Cit a cui i manutentori devono registrare ogni nuova caldaia e comunicare il «rapporto di efficienza energetica» che, secondo la norma, deve essere compilato e dichiarato periodicamente (può variare da una volta ogni quattro anni ad una volta all’anno a seconda della tipologia e dell’età della caldaia). Ma a distanza di tre anni il Cit ha ricevuto circa il 65% delle autodenunce. Secondo i dati Csi Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo) che elabora i dati del Cit gli impianti termici accatastati sono circa 650mila in Piemonte, mentre Città Metropolitana e Regione ne stimano quasi un milione. Una differenza molto ampia su cui a breve partiranno i controlli e le relative sanzioni.  Le sanzioni aggiunte dalla legge regionale 16/2017 e pubblicate il 2 novembre scorso, non erano ancora state applicate in modo esteso. Ma ora non si faranno attendere, per i privati, gli amministratori o il terzo responsabile che non abbiano provveduto alla manutenzione, vi saranno contravvenzioni da 500 a 3000 euro, installatori e manutentori verranno sanzionati da 100 a 900 euro e fino a 6000 euro per l’operatore che non abbia redatto e sottoscritto il rapporto di controllo tecnico. Puniti da 1000 a 6000 euro anche i distributori di combustibile che non inviano i dati relativi alle erogazioni. Far controllare una caldaia invece costa circa 60 euro l’anno e mette al riparo anche da eventuali incidenti.

Il problema è che talvolta i manutentori registrano valori fuori misura, senza avvisare i privati, che si vedranno notificare delle multe salate. Oppure sono i privati a non fornire i dati catastali ai manutentori, per impedire la registrazione e non dover pagare la revisione annuale e questi si trovano nell’impossibilità di registrare l’impianto. «Stiamo lavorando per incrociare i dati dei fornitori di combustibile e degli impianti censiti — spiega Silvia Riva, dirigente regionale per lo sviluppo energetico sostenibile — in modo da far emergere il sommerso. Anche tra i fornitori c’è scarsa predisposizione a comunicare i dati. Il ritardo nell’applicazione delle sanzioni è stato dovuto anche alla riforma delle Province, tuttora in atto, oltre all’introduzione della nuova normativa che ha modificato la contabilizzazione dei consumi. Ora però, dopo una campagna di sensibilizzazione, verranno applicate le sanzioni previste».  Regione, Città Metropolitana, Province e Arpa stanno definendo le modalità delle ispezioni e precisando le priorità. «Dovremmo fare i controlli — dichiara Paola Molina, direttore area ambiente Città Metropolitana — ancora nell’attuale ‘stagione termica’. Partiranno sugli impianti non censiti, ma di certo, se avremo segnalazioni di malfunzionamento, le verifiche avverranno anche su quelli già registrati al Cit». Dall’Arpa fanno sapere che hanno firmato le convenzioni con Biella e Vercelli, a breve si concluderà anche Torino, ma sarà la Regione a decidere il piano dei controlli. La registrazione al Catasto non è banale, richiede una complessa burocrazia che si scontra con la realtà dei manutentori fatta di piccole imprese artigiane. Un settore che conta in Piemonte circa 6.500 imprese che occupano 10.500 addetti, nella sola Provincia di Torino sono 3.130 con 5.520 addetti.  L’88,5% delle aziende è composto da meno di 5 persone. «Purtroppo il CIT presenta qualche difficoltà — interviene a difesa delle aziende Roberto Vinchi, settore impianti tecnologici dell’Unione Industriale di Torino — spesso i manutentori sono piccoli artigiani a conduzione familiare che hanno 40-60 caldaie da visionare e fanno fatica a stare dietro alla burocrazia».

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Caldaia vecchia: se il condominio è fuorilegge, chi paga la multa?

L'amministratore deve convocare l'assemblea mettendo all'ordine del giorno il cambio di caldaia. Se l'assemblea non approva la sostituzione dell'impianto a gasolio con uno a metano la responsabilità ricade sul condominio. Qualora il singolo condomino intenda dissociarsi per non avere responsabilità può prima ricorrere in mediazione (obbligatoria) poi impugnare la delibera.

 

Infatti nel caso in cui non vengano adottate tutte le precauzioni atte a contenere i consumi di energia, o nel caso in cui non vengano eseguite le manutenzioni secondo legge o non vengano rispettate le normative previste dalle singole Regioni, il responsabile dell'impianto, sia esso proprietario, amministratore, inquilino o terzo responsabile è passibile di una sanzione che varierà a seconda della violazione commessa. Ovviamente risponderanno tutti quanti i condomini in ragione dei millesimi.

Normativa ErP: dal 26 settembre 2018 solo caldaie e scaldabagni a basse emissioni

Gli apparecchi a gas di nuova produzione dovranno garantire emissioni di NOx non superiori a 56 mg/kWh

A partire dal 26 settembre 2015, in Europa è entrato in vigore un nuovo modo per valutare le prestazioni di prodotti e sistemi di climatizzazione. Si tratta dell’applicazione dei Regolamenti ErP o Ecodesign che hanno individuato nuovi requisiti minimi prestazionali dei prodotti per riscaldamento (leggi qui).

La Fase 1, iniziata proprio il 26 settembre 2015, ha imposto l’obbligo di produrre apparecchi in grado di assicurare specifici standard di efficienza energetica. Da qui l'obbligo, per tutti i prodotti destinati al riscaldamento e/o alla produzione di acqua sanitaria con potenza termica nominale inferiore o pari a 70 kW, di possedere un'etichetta energetica che ne evidenzi la classe di efficienza. Sempre a partire da settembre 2015, per i prodotti destinati al riscaldamento e combinati, è scattato anche l’obbligo del superamento di specifici limiti di efficienza stagionale. Queste soglie sono valide su tutto il territorio della Comunità Europea per i prodotti con potenza termica nominale uguale o inferiore a 400 kW e impediscono l’immissione sul mercato dei prodotti meno efficienti.

EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO. Il percorso però non si è concluso con l’attuazione degli obblighi previsti a partire dal 2015, ma la Comunità Europea - già allora - aveva messo in atto un ulteriore step che scatterà il 26 settembre 2018. A partire da questa data, infatti, le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto, per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente e miste che utilizzano combustibili gassosi, non dovranno oltrepassare la soglia di 56 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV, mentre per gli apparecchi dello stesso tipo, ma alimentati con  combustibili liquidi, il valore da rispettare è 120 mg/kWh. Gli scaldacqua istantanei inoltre devono rispettare - in base al profilo di carico - una determinata efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua ancora più severa.

 

 

L’obbligo riguarderà ovviamente i fabbricanti, mentre i rivenditori e i grossisti che hanno nei propri magazzini apparecchi acquistati prima del 26 settembre 2018 non avranno limiti temporali alla vendita di questi apparecchi. Il rispetto di tutte le prescrizioni regolamentarie è quindi demandato all’esclusiva responsabilità dei fabbricanti. E' logico che i tecnici dovranno operare in piena sintonia con l’ordinamento comunitario, per cui diviene essenziale conoscere le caratteristiche tecniche dei prodotti che si andranno a installare per evitare di incorrere in errore.

 

ULTIMA SCADENZA. Un aggiornamento del regolamento, con criteri ancor più restrittivi, dovrebbe essere introdotto a partire dal 26 settembre 2019.

Manutenzione e CONTROLLI caldaia gas 2019. Obblighi e frequenza revisioni - bollino blu

Manutenzione e controlli caldaia gas metano gpl e pellet. Obblighi e revisioni, libretto, bollino blu e verde. Terzo responsabile, frequenza verifiche e costi interventi di manutenzione e/o il rapporto di efficienza energetica. Agg. 2019

 

Secondo la normativa vigente (DPR 74/2013) tutti gli impianti termici sono sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche.

Prima di tutto andiamo a definire cos'è l'impianto termico per la normativa (D.lgs. 192/05 e s.m.i.): "impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato (legna, metano, gpl, pellet, biomassa, solare, eolico), comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria (Boiler - scaldabagno) al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate."

Quindi, se avete un impianto termico, come sopra individuato, dovrete obbligatoriamente realizzare delle revisioni e riportarle all'interno del libretto di impianto.

 

Chi si deve occupare della manutenzione, controlli e revisioni delle caldaie? Rapporto di efficienza energetica o bollino blu.

L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto termico.

Il responsabile della manutenzione dell’impianto termico è l’occupante dell’immobile (sia come proprietario che come inquilino o locatario o comodatario, affitto). Per il caso di impianto termico centralizzato amministrato in condominio (quindi dove non si abbia un impianto termoautonomo), il responsabile è l’amministratore di condominio.

Questi soggetti possono, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile”, che non è altro che il tecnico di una impresa specializzata con determinati requisiti previsti dalla legge.

Ogni quanto si deve fare il controllo o manutenzione della caldaia (frequenza)?

Ricordiamo che non devono essere eseguiti i controlli su caldaie non in servizio (spente) o staccate (deve essere indicato sul libretto).

Le verifiche che periodicamente si devono effettuare sugli impianti termici si differenziano in due tipi:

1. la manutenzione (insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia).

Le frequenze per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei libretti d’uso e manutenzione. La periodicità della manutenzione è quindi fissata dal fabbricante e riportata nel libretto di istruzioni (normalmente ogni anno).

Occorre cercare in paragrafo all'interno del libretto che indica le frequenze (vedi figura).

2. il controllo dell’efficienza energetica (o prova fumi o bollino blu verde).

Il controllo di efficienza energetica dell’impianto, compresa la redazione del rapporto di controllo, è obbligatorio e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, con la seguente cadenza:

Tipologia
  Alimentazione

Potenza  Termica utile nominale [kW]

Frequenza controllo   efficienza   energetica   (anni)

Generatori  alimentati  a   combustibile  liquido  o   solido (pellet, gasolio)

10≤P≤100

2

P  >  100

1

Generatori  alimentati  a   gas (metano, gpl)

10≤P≤100

4

P  >  100

2

Impianti di casa: il controllo di efficienza energetica (o prova fumi, bollino blu) per impianti alimentati a combustibile liquido o solido (gasolio, pellet, legna) deve essere effettuato ogni due anni mentre per quelli alimentati a gas (metano o gpl) ogni 4 anni.

Oltre alla tempistica indicata nella tabella precedente, il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato:

• all'atto della prima messa in servizio dell’impianto a seguito di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio la caldaia;

• nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica;

Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza Energetica in tre copie di cui:

  • una copia è trattenuta dal manutentore stesso;

  • una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto di impianto;

  • una copia è inviata a cura del manutentore all'Autorità Competente per le ispezioni. A quest’ultima copia è allegato l’eventuale “bollino blu verde” per coprire i costi delle ispezioni degli impianti termici.

Che cos'è il "bollino"? è un sistema per effettuare il pagamento dei contributi previsti dalla legge a carico degli utenti. 
Con il meccanismo del "bollino" i contributi vengono versati dalle ditte per conto degli utenti attestante l’avvenuto pagamento. 
Il bollino che è composto in due parti, riporta un codice numerico univoco ed è di diverso colore a seconda della potenza dell’impianto. 
Una parte viene apposta sulla copia del rapporto di controllo tecnico rilasciata al cliente, l’altra viene applicata sulla copia che viene trattenuta dalla ditta.

Il bollino blu, di importo pari a € 13,00, viene apposto sul rapporto di controllo tecnico per gli impianti termici con potenzialità inferiore a 35 kW. Il bollino verde si usa su generatori di calore da 35 a 350 kW; 

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A fine lavoro, il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti (vedi figura).

Le regioni possono legiferare in merito. Consigliamo di informarsi attraverso i siti web regionali: Piemonte - Valle d'Aosta - Lombardia - Trentino-Alto Adige - Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Liguria - Emilia-Romagna - Toscana - Umbria - Marche - Lazio - Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria - Sicilia - Sardegna.

Se stai pensando di sostituire la tua caldaia a condensazione, abbiamo selezionato le migliori per te.

I controlli riguardano anche climatizzatori, condizionatori o pompe di calore?

I climatizzatori, condizionatori o pompe di calore sono equiparati agli impianti di riscaldamento e di conseguenza dovranno essere dotati anche loro del libretto d'impianto.

Per quanto riguarda i climatizzatori, condizionatori e/o pompe di calore si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), sia maggiore o uguale a 12 kW.

Quanto costano gli interventi di manutenzione o il rapporto di efficienza energetica? Quali sono le sanzioni e le multe?

Il costo dell’intervento di manutenzione varia dai 60,00 € ai 90,00 €, mentre quello di efficienza energetica dai 40,00 € ai 50,00 €. C’è chi offre il pacchetto per effettuare entrambi gli interventi ad 80,00 € complessivi. Si ricorda l’importanza del libretto di impianto e del suo aggiornamento: prima compilazione a cura dell’installatore, successivi aggiornamenti e compilazione allegati a cura del manutentore. L’occupante l’immobile deve controllare che il libretto venga debitamente compilato.

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